Videosorveglianza sul lavoro: il Garante sanziona l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica

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La videosorveglianza sul lavoro deve rispettare gli accordi sindacali alla lettera. Lo ribadisce il Garante Privacy con il provvedimento n. 620 del 3 settembre 2026.

L’Autorità ha sanzionato per 10mila euro l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) di Torino. L’istruttoria è partita dai reclami di due dipendenti.

Un impianto diverso da quello concordato

L’impianto era nato per motivi di sicurezza. Doveva riprendere soltanto muri e recinzioni.

L’Istituto aveva firmato un accordo con le organizzazioni sindacali, con una planimetria condivisa. Tuttavia, l’installazione reale non rispettava quella planimetria.

L’ente aveva aggiunto otto telecamere rispetto a quelle previste. Inoltre, aveva modificato collocazione e aree di ripresa.

Di conseguenza, l’accordo sindacale non copriva più l’impianto effettivo. È una violazione dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Telecamere accese “solo per test”

C’è poi un secondo aspetto. L’INRIM aveva attivato le telecamere in alcune giornate, durante l’orario di apertura degli uffici.

I dipendenti non ne erano informati. L’Istituto ha spiegato che si trattava solo di verifiche tecniche.

Per il Garante, però, la finalità di test è irrilevante. Anche senza registrazione, le riprese costituiscono un trattamento di dati personali.

Quindi il trattamento è stato illecito. Ha coinvolto i lavoratori e chiunque fosse presente in sede in quei giorni.

Informativa e DPIA: gli obblighi mancati

L’Istituto non aveva fornito alcuna informativa sul trattamento. Ha così violato il principio di liceità, correttezza e trasparenza del GDPR.

Inoltre, l’ente non aveva svolto una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati. La DPIA andava fatta prima di avviare il trattamento.

La valutazione serve a tutelare i diritti e le libertà degli interessati. Nella videosorveglianza dei luoghi di lavoro è spesso un passaggio necessario.

Videosorveglianza sul lavoro: una sanzione dopo l’altra

Il caso INRIM non è isolato. Nel 2026 il Garante è intervenuto più volte sugli impianti di videosorveglianza.

Ad esempio, a settembre ha sanzionato ASIS Trento per le telecamere negli spogliatoi di una piscina. A marzo ha ribadito lo stop alle telecamere non a norma privacy.

Pertanto, il tema resta una priorità per l’Autorità. Anche le pubbliche amministrazioni e gli enti di ricerca sono pienamente soggetti a queste regole.

Un errore frequente riguarda la gestione delle modifiche nel tempo. Si aggiunge una telecamera o se ne sposta un’altra, senza aggiornare accordi e documenti.

Quindi è utile un registro degli impianti, aggiornato a ogni intervento tecnico. Il registro dovrebbe collegare ogni telecamera alla relativa autorizzazione.

Così l’ente dimostra in ogni momento la conformità dell’impianto. E riduce il rischio di reclami da parte dei dipendenti.

Inoltre, la cartellonistica deve segnalare la presenza delle telecamere prima dell’area ripresa. L’informativa breve va integrata da un’informativa completa facilmente accessibile.

Anche i tempi di conservazione delle immagini vanno definiti e rispettati. Di regola devono essere brevi e proporzionati alla finalità di sicurezza.

Le lezioni per enti e aziende

Il caso INRIM offre indicazioni chiare per chiunque gestisca impianti di videosorveglianza sul lavoro. Ecco i controlli essenziali.

Primo, l’impianto installato deve corrispondere esattamente a quello autorizzato. Numero di telecamere, posizioni e campi di ripresa non possono cambiare liberamente.

Secondo, ogni modifica richiede un nuovo accordo o una nuova autorizzazione. Terzo, l’informativa deve precedere qualsiasi attivazione, anche di prova.

Infine, la DPIA va completata prima della messa in funzione. Conviene inoltre coordinare l’ufficio tecnico, l’HR e il DPO fin dalla progettazione.

Spesso le violazioni nascono proprio dal mancato dialogo tra chi installa e chi gestisce la compliance. Una checklist condivisa riduce molto il rischio.

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