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Luglio 2, 2025๐๐๐ง๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ ๐๐ ๐๐ฎ๐ญ๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐๐๐ ๐ฉ๐๐ซ ๐ฅโ๐๐ญ๐๐ฅ๐ข๐ ๐.๐ฉ.๐. ๐ฉ๐๐ซ ๐ฎ๐ฌ๐จ ๐ข๐ฅ๐ฅ๐๐๐ข๐ญ๐จ ๐๐ข ๐๐๐ญ๐ข ๐ฉ๐๐ซ๐ฌ๐จ๐ง๐๐ฅ๐ข ๐๐ข ๐ฎ๐ง๐ ๐๐ข๐ฉ๐๐ง๐๐๐ง๐ญ๐.
Il Garante ha accertato lโilliceitร del trattamento dei dati personali effettuato da ๐๐ฎ๐ญ๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐๐๐ ๐ฉ๐๐ซ ๐ฅโ๐๐ญ๐๐ฅ๐ข๐ ๐.๐ฉ.๐. , che ๐ก๐ ๐ฎ๐ญ๐ข๐ฅ๐ข๐ณ๐ณ๐๐ญ๐จ ๐๐จ๐ง๐ฏ๐๐ซ๐ฌ๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐ฉ๐ซ๐ข๐ฏ๐๐ญ๐ ๐ ๐๐จ๐ง๐ญ๐๐ง๐ฎ๐ญ๐ข ๐ฉ๐ฎ๐๐๐ฅ๐ข๐๐๐ญ๐ข ๐ฌ๐ฎ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐ฉ๐๐ซ๐ฌ๐จ๐ง๐๐ฅ๐ข ๐๐ข ๐ฎ๐ง๐ ๐๐ข๐ฉ๐๐ง๐๐๐ง๐ญ๐ ๐๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ ๐๐ข ๐ฆ๐ฎ๐จ๐ฏ๐๐ซ๐ฅ๐ ๐๐ฎ๐ ๐๐จ๐ง๐ญ๐๐ฌ๐ญ๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐๐ข๐ฌ๐๐ข๐ฉ๐ฅ๐ข๐ง๐๐ซ๐ข.
I dati erano stati trasmessi alla Societร da colleghi o terzi tramite WhatsApp e, nella ricostruzione operata ad esito dellโistruttoria, la loro relativa utilizzazione ha costituito trattamento illecito ai sensi degli artt. 5, ยง. 1, lett. a), b) e c), 6 e 88 del Regolamento, nonchรฉ ai sensi dellโart. 113 del Codice della Privacy.
Per chiarezza, il caso riguarda proprio le Autostrade per lโItalia nellโambito della gestione dati di un dipendente. Particolare attenzione merita la replica del Garante a quanto sostenuto dalla Societร nelle memorie difensive presentate.
Per lโAutoritร , infatti, la mancanza โdi un โruolo attivoโ della Societร nella ricerca delle informazioni non ha alcun rilievoโ rispetto alla liceitร del trattamento, potendo costituire solo una delle possibili manifestazioni. Anche i dati ricevuti da terzi, se usati per finalitร disciplinari, richiedono una base giuridica adeguata e il rispetto del principio di minimizzazione.
ร stato inoltre rilevato che i contenuti Facebook erano accessibili solo a una cerchia ristretta di amici, mentre le conversazioni su WhatsApp e Messenger rientrano nella nozione di โcorrispondenza privataโ, tutelata dagli artt. 15 Cost. e 8 ยง2 CEDU, nonchรฉ dallโart. 616 del Codice penale. Il trattamento di tali comunicazioni รจ avvenuto โin assenza di unโidonea base giuridicaโ, cosรฌ ledendo il diritto alla riservatezza.
Infine, le informazioni trattate non risultavano pertinenti nรฉ rilevanti rispetto alla mansione svolta (โesattoreโ), come richiesto dallโart. 113 del Codice e dagli artt. 8 l. 300/1970 e 10 D.lgs. 276/2003. Il Garante ha sottolineato che โi dati personali pubblicati sui social network o, piรน in generale, disponibili in rete, non possono essere utilizzati indiscriminatamente e a ogni fineโ.
Tra le misure adottate, a fonte della gravitร delle violazioni, il Garante ha irrogato una sanzione di 420.000 euro ai sensi dellโart. 83, ยง. 5 del Regolamento e ha disposto la pubblicazione dellโordinanza ingiunzione sul proprio sito.
