Garante Privacy sanziona Verisure per 400.000 euro: marketing e consenso sotto la lente

GDPR

Pubblicazione online delle graduatorie concorsuali: le regole del Garante Privacy

Gennaio 2, 2026
GDPR

Garante Privacy sanziona Aimag per misure di sicurezza inadeguate: multa da 300.000 euro

Gennaio 14, 2026
GDPR

Pubblicazione online delle graduatorie concorsuali: le regole del Garante Privacy

Gennaio 2, 2026
GDPR

Garante Privacy sanziona Aimag per misure di sicurezza inadeguate: multa da 300.000 euro

Gennaio 14, 2026
GDPR

Il Garante per la Protezione dei Dati ha irrogato una sanzione amministrativa di 400.000 euro a Verisure, al termine di un’istruttoria avviata a seguito di un reclamo e di una segnalazione riguardanti l’invio di comunicazioni commerciali indesiderate.

Il provvedimento conferma la centralitĂ  del rispetto dei diritti degli interessati e dei principi fondamentali del GDPR, in particolare quelli di liceitĂ , trasparenza, limitazione della conservazione e accountability.
Tra le violazioni accertate, il Garante ha rilevato il tardivo riscontro alle richieste di cancellazione e opposizione, con la prosecuzione dell’invio di comunicazioni promozionali anche dopo l’esercizio dei diritti e oltre i termini previsti dall’art. 12 GDPR. Tali ritardi sono stati ritenuti espressione di una carenza organizzativa e di un’inadeguata gestione dei dati da parte di Verisure

Ulteriori criticità hanno riguardato il trattamento dei dati per finalità di marketing e teleselling, fondato su un consenso invalido. La raccolta dei dati avveniva mediante un unico meccanismo che accorpava la richiesta di un preventivo all’accettazione delle comunicazioni promozionali, senza consentire una scelta libera, specifica e informata, in violazione dell’art. 7 GDPR.

Il Garante ha anche contestato l’eccessivo termine di conservazione dei dati per finalità di teleselling, fissato in 12 mesi dalla richiesta di contatto, ritenuto sproporzionato e non adeguatamente giustificato, soprattutto in assenza di una chiara informativa agli interessati. Analoga censura è stata mossa per la mancata indicazione dei tempi di conservazione dei dati di clienti ed ex clienti.

La decisione chiarisce che la durata della conservazione deve essere coerente con la finalitĂ  effettivamente perseguita. Il Garante non ha sanzionato la SocietĂ  per il mero periodo temporale individuato, ma per la finalitĂ  che giustificava tale conservazione.
In particolare, qualora il trattamento sia dichiarato come finalizzato a ricontattare il cliente per concludere la vendita mediante teleselling, e tale contatto avvenga, ad esempio, dopo quattro mesi dalla raccolta del dato, non sussiste una base legittima per conservarlo nei successivi otto mesi, in assenza di un’ulteriore finalità distinta.
Diversamente, se l’intento è quello di svolgere attività di marketing, tale finalità deve essere esplicitata sin dall’origine, mediante un’informativa chiara e la raccolta di un consenso specifico, libero e informato, distinto rispetto a quello prestato per finalità precontrattuali o di vendita.

 

Comments are closed.