Dati biometrici e AI Act: il Garante privacy chiede più tutele per il riconoscimento facciale
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Settembre 12, 2026Le tre sentenze della Cassazione sul potere sanzionatorio
Tre sentenze della Cassazione, di recente pubblicazione, rafforzano i poteri sanzionatori del Garante Privacy. Le pronunce chiariscono tempi e margini di intervento dell’Autorità, riducendo notevolmente i ricorsi indebiti contro i suoi provvedimenti.
Le sentenze nn. 22791, 24861 e 24862 del 2026 consolidano i margini temporali entro cui il Garante può esercitare i propri poteri correttivi e sanzionatori. La Cassazione non introduce nuove regole, ma precisa la portata della disciplina vigente.
Con questa precisazione, il dibattito sulla reale applicazione del termine può dirsi chiuso: il sistema delineato dal Codice della privacy non è privo di termini interni.
I poteri sanzionatori del Garante Privacy: chiariti tempi e margini
Il termine previsto dal Codice ha la stessa funzione che l’articolo 14 della legge n. 689/1981 assegna alla contestazione, nel modello generale delle sanzioni amministrative. Pertanto, cristallizza rapidamente l’addebito nei confronti del trasgressore.
Questa chiarezza rafforza la certezza del diritto, sia per le organizzazioni sanzionate sia per l’Autorità stessa, riducendo i margini di contenzioso basati su presunti vizi procedurali.
Reclamo e procedimento sanzionatorio: due percorsi distinti
Riguardo ai reclami, la Corte ha ribadito che il procedimento di reclamo e l’eventuale successivo procedimento correttivo e sanzionatorio restano distinti e autonomi.
Di conseguenza, il superamento del termine previsto per pronunciarsi sulla fondatezza del reclamo, entro nove mesi prorogabili fino a dodici, non determina la decadenza del potere sanzionatorio del Garante.
Il termine di 120 giorni: da quando decorre davvero
La Cassazione chiarisce che il termine di 120 giorni non riguarda l’adozione del provvedimento sanzionatorio finale. Si tratta invece del termine entro cui il Garante deve notificare la contestazione delle violazioni.
Il conteggio non parte dalla prima notizia della possibile violazione, ma dal momento in cui questa può considerarsi definitivamente accertata. Prima di tale accertamento, l’Autorità può raccogliere documenti, approfondire i fatti e instaurare il contraddittorio con il soggetto interessato, senza un termine perentorio predeterminato ma nel rispetto di criteri di ragionevolezza.
Una volta notificata la contestazione entro 120 giorni, non è previsto un ulteriore termine di decadenza per il provvedimento finale. Resta comunque la prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione.
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