Pubblicazione online delle graduatorie concorsuali: le regole del Garante Privacy

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Il Garante Privacy ha pubblicato delle FAQ sul trattamento dei dati nelle procedure concorsuali e selettive, alla luce dell’obbligo di utilizzo del Portale unico del reclutamento (Portale InPA). Le indicazioni rispondono ai numerosi reclami relativi alla diffusione online di dati personali in atti concorsuali e chiariscono come coordinare pubblicità e trasparenza con i principi di protezione dei dati. Inoltre, assicurano il buon andamento della PA. In questo contesto, il tema di Garante Privacy risulta quanto mai attuale per chi si occupa di pubblica amministrazione.

Quali dati devono essere oggetto di pubblicazione online? Le amministrazioni possono diffondere online solo la graduatoria finale dei vincitori, contenente nome e cognome, eventuale data di nascita in caso di omonimia, posizione in graduatoria e, a discrezione dell’amministrazione, punteggio complessivo. La graduatoria va pubblicata sul sito istituzionale dell’amministrazione. Sul Portale InPA deve comparire l’avviso di avvenuta pubblicazione, da cui decorrono i termini per l’impugnativa. Non vanno pubblicate online la graduatoria di merito, quella con titoli, la graduatoria finale con riserve né altri dati non necessari ai fini di pubblicità e trasparenza.

Quali dati devono essere messi a disposizione dei partecipanti? Graduatoria di merito, graduatoria con titoli e graduatoria finale con riserve devono essere accessibili solo ai partecipanti tramite area riservata del Portale InPA o del sito dell’amministrazione, protetta mediante credenziali o altri strumenti di autenticazione. In queste aree vanno riportati esclusivamente nome, cognome, posizione e punteggio. La presenza di riserve o titoli di preferenza o precedenza può essere indicata senza specificarne la natura. Così si evita la diffusione di dati sensibili.

Gli atti endoprocedimentali non possono essere diffusi online. Diario delle prove, punteggi, convocazioni e elenco dei candidati ammessi vanno resi disponibili esclusivamente tramite area riservata. Gli esiti delle prove orali devono essere affissi esclusivamente nei luoghi di svolgimento della prova. Questo deve avvenire al termine della sessione giornaliera.
>Dati dei candidati non risultati vincitori: I dati di idonei non vincitori, non idonei o assenti non possono essere diffusi online, salvo aggiornamento della graduatoria che attribuisca lo status di vincitore. Inoltre, è vietata la diffusione di informazioni su cause di esclusione, ammissioni con riserva e dati giudiziari.

Il bando può prevedere dati ulteriori? No. Il bando e i regolamenti interni non possono introdurre trattamenti ulteriori rispetto alla normativa vigente. Le regole di pubblicazione devono essere uniformi e conformi alle indicazioni del Garante e agli standard ANAC. Bisogna tenere conto dei rischi connessi all’indicizzazione e al riutilizzo dei dati diffusi online, così da garantire la piena tutela dei dati personali.

 

 

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